Descrizione
a norma dell’art. 55 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall’articolo unico della legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale (art. 11 del DPR 8 settembre 2000, n. 299).
L’esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l’annotazione del “diritto di voto assistito” (AVD) e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata dai funzionari medici designati dall’ASL, che attesti il diritto al voto assistito.
L’elettore affetto da grave infermità ai fini dell’annotazione sulla propria tessera elettorale del diritto al voto assistito ne deve fare richiesta al Comune di iscrizione elettorale allegando idonea certificazione medica ASL
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Ultimo aggiornamento
11/02/2026 08:17