GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per
un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).
COME ESPRIMERE L’OPZIONE: LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villanova d’Albenga (SV) che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
- compilare in ogni sua parte l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito Comunale in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
- allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA (SV)
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Villanova d’Albenga (SV) in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
- posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Villanova d’Albenga (SV) – Via Albenga n. 46 – 17038 Villanova d’Albenga (SV)
- posta elettronica non certificata: anagrafe.statocivile@comunevillanovadalbenga.it
- posta elettronica certificata (pec): demografici.villanovadalbenga@pec.it
- consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato.
I TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE TRAMITE L’INVIO DEL MODULO
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia e, quindi, ENTRO IL 7 MAGGIO 2025, in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell’Interno.
AVVERTENZE
- E’ richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA’ ALL’ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA PURCHE’ IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE .
- Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni (segretezza della corrispondenza, nessun pregiudizio per chi vota, ecc. - legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, è allegato alla presente.
Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.